STATUTO SOCIALE
Disposizioni generali
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita un’Associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione “Uminokenshi” con sede a Porto San Giorgio (FM) in via Tombolini n°50.
Articolo 2 – Durata
L’associazione ha durata illimitata
Articolo 3 – Ordinamento
L’associazione accetta incondizionatamente i principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo, anche internazionale, e si conforma ad essi e alle norme e direttive della Confederazione Italiana Kendo (C.I.K.) e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), nonché agli statuti e ai regolamenti della C.I.K. e del C.O.N.I.
Articolo 4- Carattere dell’Associazione. Assenza di scopo di lucro
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, apolitico e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
Articolo 5 – Finalità e oggetto sociale
L’Associazione si propone di:
- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- Promuovere la crescita culturale, psicofisica e morale dei soci.
A tale fini, mediante specifiche deliberazioni, l’Associazione potrà:
- Utilizzare o gestire impianti, propri o terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- Organizzare manifestazioni, competizioni, concorsi e altri eventi, in diverse discipline sportive;
- Organizzare squadre per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni e iniziative di diverse discipline sportive;
- Indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento e corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- Instaurare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per utilizzare o gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato, o per collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
- Allestire e gestire punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative organizzate dall’Associazione, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
- Esercitare, in via meramente marginali e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- Collaborare con altre associazioni o enti, nazionali o esteri, che abbiano finalità e oggetto analoghi a quelli dell’Associazione;
- Compiere ogni altro atto, e porre in essere ogni altra attività o operazione, utili per la realizzazione dell’oggetto sociale e il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
Articolo 6 – Pubblicità e trasparenza
Tutti gli atti e di documenti sociali sono conservati presso la sede dell’Associazione, ovvero presso altro luogo stabilito dal Consiglio direttivo in conformità alle norme vigenti, e sono a disposizione dei soci per la consultazione.
Soci
Articolo 7 – Soggetti e numero
L’Associazione è aperta a tutte le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Il numero dei soci è illimitato.
Articolo 8 – Ammissione
Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta scritta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Nel caso in cui il richiedente sia una persona minorenne, la richiesta deve essere sottoscritta anche da almeno un genitore, tutore o curatore.
Sulla richiesta di ammissione delibera il Consiglio direttivo, senza obbligo di motivazione.
L’eventuale diniego di ammissione non è impugnabile e non pregiudica la presentazione di una nuova richiesta per l’anno sociale seguente.
All’atto dell’accettazione della richiesta di ammissione, previo il pagamento della quota associativa annuale, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
Articolo 9 – Categorie
Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che hanno costituito l’Associazione e sottoscritto l’Atto costitutivo e lo Statuto;
- Soci ordinari: i soggetti regolarmente ammessi dal Consiglio direttivo e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- Soci onorari: tale qualifica viene conferita dal Consiglio direttivo a coloro che si sono particolarmente distinti per iniziative a favore dell’Associazione e deve essere ratificata dalla prima Assemblea dei soci successiva al conferimento.
Articolo 10 – Diritti
La qualifica di socio dà diritto:
- A partecipare a tutte le attività promosse dell’Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate e nelle forme previste.
Tutti i soci godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali.
I soci maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, del diritto di elettorato attivo e del diritto di elettorato passivo alla cariche sociali; i soci minorenni acquistano tali diritti al raggiungimento della maggior età, e lo esercitano dalla prima assemblea utile successiva.
I diritti previsti dai commi precedenti possono essere esercitati solo dai soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Articolo 11 – Doveri
I soci sono tenuti:
- A osservare il presente Statuto, nonché i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- A pagare la quota associativa annuale e le quote o i contributi relativi alle attività dell’Associazione a cui partecipino.
All’atto dell’ammissione, i nuovi soci sono tenuti a pagare per intero la quota associativa annuale per l’anno sociale in corso.
Articolo 12 – Quote e contributi
Il consiglio direttivo determina l’importo della quota associativa annuale, eventualmente diversificandola per le diverse categorie di soci, o per i soci minorenni.
Il consiglio direttivo, con apposita delibera, determina altresì le quote o i contributi dovuti dai soci in funzione dei programmi di attività.
Le quote o i contributi associativi sono non rivalutabili e non restituibili.
Articolo 13 – Compensi e rimborsi
I soci non hanno diritto a nessun compenso per le attività svolte a favore dell’Associazione, salvo diversa delibera preventiva del Consiglio direttivo.
Quando su incarico del Consiglio direttivo i soci svolgono, per l’Associazione, attività rientranti nello scopo dell’Associazione stessa, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ovvero ad un rimborso forfettario delle spese non documentabili, nella misura preventivamente stabilita dal Consiglio direttivo.
Articolo 14 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per esclusione, recesso, decadenza o per causa di morte.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo che può esporla nei confronti del socio:
- Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, o dei regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- Che non provveda, entro il 31 Dicembre di ogni anno, al versamento della quota associativa annuale stabilita per l’anno successivo;
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi o alle finalità dell’Associazione;
- Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Il socio può recedere liberatamene e in ogni momento dall’Associazione, dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione, e con effetto dalla data di consegna.
Il socio che per due anni consecutivi non paga la quota associativa annuale, decade automaticamente dalla qualifica di socio.
Il socio escluso, receduto o decaduto, decade automaticamente da ogni carica sociale di cui sia investito.
Le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari.
Economia e gestione
Articolo 15 – Risorse
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, da:
- Quote e contributi versati dai soci;
- Quote e contributi per la partecipazione a manifestazioni, competizioni, concorsi ed altri eventi sportivi;
- Eredità, donazioni, legati;
- Contributi o sovvenzioni dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di altri Enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubblici, nazionali o esteri, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito delle finalità dell’Associazione;
- Entrate derivanti dalle attività dell’Associazione;
- Erogazioni a titolo di liberalità da parte dei soci o di terzi, singoli o istituzioni;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- Altre entrate compatibili con la natura e le finalità dell’Associazione.
Articolo 16 – Fondo comune
Il fondo comune dell’Associazione è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione e, inoltre, dai bei acquistati con tali risorse e introiti.
E’ vietato dare una diversa destinazione o distribuire o dividere, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché beni, fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la divisione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Articolo 17 – Esercizio sociale e finanziario
L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare e, pertanto, va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 18 – Rendiconto
Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il bilancio annuale consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci.
I bilanci devono essere approvati dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Struttura e funzioni
Articolo 19 – Organi dell’Associazione e cariche sociali
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente dell’Associazione.
Tutte le cariche sociali sono elettive e non retribuite.
Le cariche sociali sono cumulabili, ad eccezione della carica di Presidente dell’Associazione che non può essere cumulata con quella di Tesoriere o con quella di Segretario dell’Assemblea o di Segretario del Consiglio.
Articolo 20 – Assemblee
Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi con avviso, da inviare ai soci tramite email o lettere raccomandata, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, della data e dell’orario della prima e della seconda convocazione.
Articolo 21 – Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria, oltre a esercitare le funzioni previste da altre norme del presente Statuto:
- Approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- Nomina il Consiglio direttivo;
- Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Approva gli eventuali regolamenti dell’Associazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, o se ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto dei soci; in quest’ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
Articolo 22 – Assemblea straordinaria
L’Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, ovvero sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina dei liquidatori.
Articolo 23 – Costituzione e votazioni
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Salvo quanto previsto in materia di diritto di elettorato attivo e diritto di elettorato passivo, per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato da un genitore, o dal tutore o curatore.
Ogni socio può altresì rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un altro socio, il quale deve a sua volta godere del diritto di voto a norma del comma precedente.
Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti ad ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.
Articolo 24 – Presidenza dell’Assemblea
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in sua assenza dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Il presidente dell’Assemblea nomina il Segretario tra i presenti.
Articolo 25 – Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è formato da un mino di cinque ad un massimo di dieci membri eletti tra i soci.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Fino alla nomina del nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del Consiglio in carica, in modo che sia assicurata la continuità dell’Organo associativo.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altra causa, il Consiglio provvede a sostituirli tramite cooptazione, fino al termine del quadriennio di carica in corso. Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, quelli rimasti in carica devono, entro venti giorni, convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti; i nuovi consiglieri restano in carica fino al termine del quadriennio in corso.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno tre membri e, in ogni caso, almeno una volta ogni sei mesi.
La convocazione è fatta a mezzo email o lettera raccomandata a non meno di otto giorni prima, con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’orario della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di numero pari di membri del Consiglio direttivo, al Presidente vengono attribuiti due voti per poter realizzare una maggioranza assoluta.
Per questioni urgenti e indifferibili, per materie rientranti nella ordinaria amministrazione e non implicanti l’esame di questioni particolarmente complesse, per definire i dettagli esecutivi di deliberazioni già assunte, il Presidente può riunire il Consiglio anche in via telematica o informatica, senza necessità di rispettare il termine di convocazione e purché tutti consiglieri siano effettivamente contattati e in condizione di partecipare alla discussione. In tali casi i voti possono essere espressi tramite email, ferma restando la redazione e l’approvazione di apposito verbale scritto della riunione.
Il Consiglio direttivo, oltre a esercitare le funzioni previste da altre norme del presente Statuto, è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta, pertanto, fra l’latro e a titolo esemplificativo, al Consiglio:
- Curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- Redigere il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- Compilare i regolamenti interni;
- Deliberare sulla costituzione e scioglimento di sezioni sportive autonome;
- Deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- Deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci;
- Nominare i responsabili dei settori delle attività nelle quali si articola la vita dell’Associazione
- Deliberare tutti gli atti e le operazioni per la corretta attività, gestione e amministrazione dell’Associazione.
Articolo 26 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’Associazione, che viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile; per gravi motivi, può essere revocato dal consiglio, ferma restando la carica di consigliere.
Il Consiglio direttivo elegge il Presidente nella sua prima riunione successiva all’elezione del Consiglio medesimo da parte dell’Assemblea e, in seguito, almeno un mese prima delle scadenza del Presidente in carica. In ogni caso, fino alla nomina del nuovo Presidente sono prorogati i poteri del Presidente in carica, in modo che sia assicurata la continuità dell’Organo associativo.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente della carica per dimissioni o revoca, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente il quale provvede a convocare entro venti giorni il Consiglio, affinché elegga il nuovo Presidente per la durata residua del periodo di carica in corsi.
Scioglimento dell’Associazione
Articolo 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti ed aventi diritto di voto
Articolo 28 – Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità in genere, ad enti o associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Articolo 29 – Rinvio
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuo, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.